ABICONF è l’associazione di Amministratori Beni Immobili Confcommercio. Questa nuova associazione nasce dalla fuoriuscita dall’A.L.A.C. ritenendo che quest’ultima non rispondesse più alle esigenze di molti degli associati. L’ABICONF ha una sua sede Nazionale a Bologna e diverse sedi provinciali fra le quali quella di Ravenna. E’ legata a ConfCommercio e su di essa si appoggia per tutti gli aspetti gestionali, fiscali, contabili e logistici.
Agli amministratori di condominio, qualora non siano iscritti anche ad albi o collegi, si applica la normativa di cui alla legge 4/13 sulle professioni non regolamentate.
La professione di amministratore di condominio, è una professione intellettuale che, in ogni caso, può essere esercitata liberamente anche da chi non è iscritto ad un albo e da chi non partecipa ad alcuna associazione; qualora sia esercitata da professionisti iscritti ad albi, registri o collegi, non costituisce, comunque, attività riservata.
La professione di amministratore di condominio è descritta agli articoli 1129, 1130, 1131 e seguenti del codice civile.
All’amministratore di condominio, in generale, spetta la gestione delle parti comuni (art. 1117 e seguenti c.c. ) degli edifici retti in condominio (compresi super-condomini) ovvero ove esistano più proprietari di unità immobiliari distinte.
L’attività di amministratore di condominio si presume a titolo oneroso, ma non esistono tabelle o tariffe o prezzi di riferimento atteso che il compenso è concordato liberamente tra l’amministratore e l’assemblea dei condomini.
Ai sensi dell’art. 71 bis delle disposizioni di attuazione del Codice Civile, possono essere esercitare l’attività di amministratori di condominio coloro:
a) che hanno il godimento dei diritti civili
b) che non siano stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
c) che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
d) che non sono interdetti o inabilitati;
e) il cui nome non risulta annotato nel registro dei protesti cambiari;
f) che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;
g) che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.
I requisiti di cui alle lettere F e G non sono necessari qualora l’amministratore sia nominato tra i condomini dello stabile o qualora abbia amministrato per almeno un anno nei tre anni precedenti al 18/06/2013.
Possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio anche le società di cui al titolo V del libro V del codice civile. In tal caso i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili (nelle società di persone) , dagli amministratori e dai dipendenti incaricati (nelle società a responsabilità limitata e di capitali in genere).