Quando è necessario nominare un’amministratore?
Legalmente, la nomina di un amministratore è obbligatoria quando i condòmini sono più di otto. Se l’assemblea non vi provvede, la nomina può essere fatta dall’autorità giudiziaria, su ricorso di uno o più condomini. (vedi art.1129 C.C.)
Per i condominii fino ad otto unità, la nomina di un amministratore è facoltativa, ferma restando che, in assenza, tutte le responsabilità e gli adempimenti in capo a questa figura, saranno ricondotti a quel condòmino che, di fatto, ne svolge le funzioni. Qualora non fosse individuabile con chiarezza, saranno equamente distribuite fra tutti i condòmini.
Che qualifiche deve avere un amministratore?
L’amministratore deve essere un professionista in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti civili;
b) non sia stato condannato per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
c) non sia stato sottoposto a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
d) non sia interdetto o inabilitato;
e) non risulti annotato nell’elenco dei protesti cambiari;
f) abbia conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;
g) abbia frequentato un corso di formazione iniziale e svolga attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.
Può svolgere l’incarico di amministratore di un condominio anche un condomino dello stesso. In tal caso non è tenuto al possesso dei requisiti di cui sopra.
Quanto dura il mandato dell’amministratore?
L’amministratore dura in carica un anno e si intende rinnovato per eguale durata. Può essere revocato in ogni tempo dall’assemblea. (vedi art.1129 C.C.). Per la sua nomina/rinnovo o revoca e’ necessario un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la meta’ del valore dell’edificio (500 millesimi).
I condòmini possono indire l’assemblea?
Sì. L’assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni indicate dall’art. 1135 del codice civile, può essere convocata in via straordinaria dall’amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell’edificio. In tal caso l’amministratore è tenuto a convocare l’assemblea richiesta entro i successivi dieci giorni. Qualora non vi provveda nei termini, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione. In mancanza di un incarico ad una amministratore, l’assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria può essere convocata ad iniziativa di ciascun condomino. L’avviso di convocazione deve essere comunicato ai condomini almeno cinque giorni prima dalla data fissata per la prima convocazione dell’adunanza.
E’ obbligatorio il regolamento di condominio?
Quando in un edificio il numero dei condòmini è superiore a dieci, deve essere formato un regolamento che contenga le norme circa l’uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le norme per la tutela del decoro dell’edificio e quelle relative all’amministrazione (vedi art.1138 C.C.). Tale regolamento non potrà comunque in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, e in nessun caso possono derogare alle disposizioni degli articoli 1118, secondo comma 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e 1137.
Limitazioni ai diritti reali possono essere introdotte unicamente nei regolamenti “contrattuali” che dovranno essere trascritti e allegati ad ogni atto di compravendita delle unità immobiliari facenti parte del condominio.
Il condòmino che spende per il condominio ha diritto al rimborso?
Il condomino che ha fatto spese per le cose comuni senza autorizzazione dell’amministratore o dell’assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente. (vedi art.1134 C.C.)
Se l’inquilino non paga le spese condominiali?
Nei confronti del condominio è il proprietario che ha la qualità di condòmino. Per questa ragione, qualora l’inquilino non faccia fronte al pagamento delle quote condominiali di sua spettanza, sarà il condòmino (proprietario/a) a dover effettuare il pagamento delle medesime spese (salvo poi la possibilità di quest’ultimo di rivalersi). Difatti, l’amministratore può agire legalmente per il pagamento delle suddette spese solo contro il condòmino proprietario e non contro l’inquilino.
Se il condòmino non paga le spese condominiali devono pagare gli altri condomini?
Nei confronti del condòmino inadempiente, l’amministratore ha l’obbligo di attivare gli atti necessari alla riscossione forzosa, entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio. Qualora non procedesse in tal senso, senza una specifica autorizzazione assembleare, incorrerebbe in una delle motivazioni di revoca dell’incarico previste dal XII comma dell’art. 1129.
In prima istanza, quindi, il credito deve essere escusso dal condòmino moroso, ma se alla fine di tutto il procedimento per la riscossione forzosa, il credito non viene saldato o viene coperto in parte, la quota che rimane scoperta, dovrà essere ripartita fra i condòmini virtuosi.