Codice deontologico dell’Amministratore ABICONF
ART. 1. Tutti gli associati debbono rispettare il presente codice deontologico che attiene ai rapporti tra gli stessi, gli organi dirigenti e, i clienti e i terzi.
ART. 2. – La vigilanza sui comportamenti degli associati e l’applicazione delle relative sanzioni in caso di violazione è demandata agli organi disciplinari previsti dallo statuto.
ART. 3. –Gli associati debbono comportarsi nei rapporti con i membri dell’associazione, i clienti e i terzi, secondo il principio della buona fede e dell’affidamento, mantenendo comportamenti decorosi . Deve essere assicurato all’associato oggetto di verifica il più ampio potere di contraddittorio. Nessuna sanzione può essere applicata se non dopo aver messo l’associato in condizione di difendersi.
ART. 4. – L’attività professionale degli amministratori associati deve essere improntata a lealtà, obiettività, diligenza, riservatezza e correttezza.
ART. 5. – L’associato è tenuto ad aggiornarsi con costanza e continuità adempiendo agli obblighi formativi previsti dalla legge curare in ogni caso la propria preparazione. Dovrà curare che anche i suoi dipendenti e collaboratori abbiano una formazione adeguata e ricorrente.
ART. 6– E’ consentita la informazione anche pubblicitaria della propria attività, ma comunque nel rispetto della veridicità delle informazioni e nel decoro delle forme. Deve rispettare scrupolosamente la normativa sulla privacy.
ART. 7. L’Associato potrà inserire sulla propria targa professionale il logo dell’ABICONF con la relativa denominazione , simbolo, colori e contenuti così come indicato dalla segreteria nazionale. L’utilizzo del Timbro associativo è strettamente vincolato alla permanenza nell’Associazione territoriale di riferimento ed alle indicazioni di utilizzo e fattezze di competenza delle rispettive sedi territoriali.
ART. 8. I clienti dello studio dell’associato dovranno avere la possibilità di accedervi con la massima libertà compatibile con l’organizzazione dell’ufficio e comunque nei limiti previsti della legge.
ART. 9 – L’associato dovrà comunicare alla associazione di competenza eventuali variazioni di recapito, telefono e indirizzi mail. E’ obbligato a disporre di un indirizzo pec.
ART. 10- L’Associato deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato al rispetto, correttezza e lealtà. In caso in cui debba presentare una offerta per un cliente che gli risulti seguito da un altro collega associato dovrà darne allo stesso preventiva comunicazione e nel caso di consegne per cessato incarico l’associato dovrà attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente.
ART.11- Le sanzioni per le violazioni del presente codice deontologico sono applicate dalla Commissione Disciplinare della sede territoriale di pertinenza che verrà nominata dal Presidente Territoriale. Sono applicabili le seguenti sanzioni: a) il richiamo; b) la censura. L’espulsione può essere decisa solo in caso di gravi violazioni o di recidiva nelle trasgressione delle norme deontologiche.